STATUTO SOCIALE ASSOCIAZIONE FESTA DEL VINO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
Art. 1 – Denominazione, sede e durata.
E’ costituita ai sensi dell’articolo 36 del Codice Civile, dell’articolo 35 del D.Lgs n.117 del 3 luglio 2017, (Codice del Terzo Settore) un’associazione di Promozione Sociale avente la denominazione “ASSOCIAZIONE FESTA DEL VINO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE.”, in breve “ASSOCIAZIONE FESTA DEL VINO A.P.S.” di seguito detta “Associazione”, con sede legale in San Cassiano di Livenza, Brugnera, via Bassa n. 1. L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 2.- Scopo, finalità e attività
L’Associazione, non riconosciuta, è apartitica, è retta ed opera secondo principi democratici, non ha scopo di lucro, persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale: riconducibili a quelle sotto elencate:
– organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del CTS (lettera i);
– interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D. Lgs. 42/2004 (lettera f art. 5 del CTS);
– riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera z art. 5 del CTS);
-propagandare e valorizzare le realtà naturalistiche, culturali, storiche ed enogastronomiche del territorio;
– svolgere attività sportive, culturali del mondo, del teatro e delle arti visive di interesse sociale e con finalità educative;
– organizzare la tradizionale “Festa del Vino”;
L’Associazione per meglio raggiungere i suoi fini potrà affiliarsi, convenzionarsi o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguano i suoi stessi obiettivi e/o finalità analoghe ed affini.
Art. 3 – Carattere
L’Associazione si ispira ai principi del rispetto della libertà e della dignità degli associati e della democraticità della struttura. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata previa documentazione.
Art. 4 – Soci
Il numero di soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge in materia di APS art. 35 comma 1 del CTS.
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
Possono essere ammessi a soci tutti coloro che condividono lo spirito e le iniziative dell’Associazione e che si impegnano a prendere parte attiva alla realizzazione delle finalità statutarie, nonché alla affermazione e sviluppo della “FESTA DEL VINO”.
L’adesione all’associazione comporta per l’associato il diritto di un voto singolo nelle assemblee convocate dal Presidente.
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta contenente i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, oltre alla dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi:
L’ammissione deve essere annotata nel libro degli associati.
In caso di non accoglimento il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
Chiunque aderisca all’associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dall’associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
Nel caso in cui l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, gli è data facoltà di adire all’Assemblea dei soci di cui al presente statuto, in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia della stessa.
Le quote e/o i contributi associativi non sono rimborsabili, trasmissibili a terzi, né per successione a qualsiasi titolo particolare né per successione a titolo universale e non sono soggette a rivalutazione.
Tutti i soci hanno stessi diritti e parità di trattamento all’interno dell’Associazione.
Art. 5 – Diritti e obblighi dei soci
Gli associati hanno il diritto di:
– partecipare alle Assemblee;
– votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l’approvazione e le modifiche dello Statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell’istituzione, se iscritti da almeno 15 giorni nel libro degli associati;
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- frequentare i locali dell’associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione.
– conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali;
– rassegnare le dimissioni e recedere dall’associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al presidente.
Gli associati hanno l’obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell’art. 36 del D.Lgs 117/2017;
- versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.
Art. 6 – Volontari, dipendenti e collaboratori
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di legge.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi così come indicato dall’art. 18 del CTS.
L’Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all’art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.
Art. 7 – Organi
Gli organi dell’Associazione “FESTA DEL VINO” sono:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il tesoriere;
- il Presidente Onorario;
- il Socio Onorario.
Qualora ne ricorreranno le condizioni stabilite dal CTS, l’Associazione potrà eleggere:
- l’Organo di Controllo, collegiale o monocratico
- il Revisore legale dei conti, collegiale o monocratico.
Art. 8 – Assemblea dei soci
L’Assemblea è sovrana ed è costituita da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente.
L’Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all’anno ed è convocata inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta motivata un terzo o più dei Soci, oppure la richieda la maggioranza del Consiglio Direttivo.
La convocazione alle assemblee deve avvenire mediante comunicazione, anche via e-mail, ai soci con preavviso di almeno 7 giorni e contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo.
Le riunioni dell’Assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice; in caso di parità, l’Assemblea deve essere chiamata, subito, a votare una seconda volta.
Per le delibere dell’Assemblea straordinaria sarà necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli associati ed il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto.
Le deliberazioni prese in conformità con lo statuto vincolano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
L’Assemblea, di norma, vota per alzata di mano; per particolari motivi o argomenti, può essere effettuata la votazione a scrutinio segreto su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) degli aventi diritto al voto. In questo caso devono essere scelti e nominati due scrutatori.
Art. 9 – Attribuzioni dell’Assemblea dei Soci
L’Assemblea in seduta ordinaria:
- determina le linee generali programmatiche dell’associazione;
- approva i bilanci o rendiconti di esercizio deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate, art. 26 comma 2 del CTS ;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l’organo di controllo;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull’esclusione degli associati;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa, su proposta del Consiglio direttivo le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo;
- ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo, relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati;
- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione, fra cui i regolamenti interni;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
L’Assemblea straordinaria:
- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera sul trasferimento della sede dell’Associazione presso altro comune;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall’art. 26 seguente;
- nomina uno o più liquidatori.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell’Associazione e rimangono depositate presso la sede dell’Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.
Art. 10 – Rappresentanza dei soci in Assemblea e svolgimento
Ciascun associato ha diritto ad un voto inoltre ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia, nessun associato può rappresentare più di 3 altri associati.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, o in sua assenza dal Vice oppure da altra persona nominata dall’Assemblea, il quale nomina un Segretario incaricato di verbalizzare la stessa. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.
Art. 11 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 9 componenti eletti, fra gli associati, dall’assemblea e dura in carica tre anni.
Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un Consigliere venisse meno, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti.
Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta e le deliberazioni vengono prese in conformità all’ordine del giorno proposto dal Presidente a maggioranza con la presenza di almeno la metà dei componenti.
L’avviso di convocazione del Consiglio Direttivo deve essere spedito, comunicato verbalmente, telefonicamente o tramite e-mail ai membri almeno sette giorni prima specificando l’ordine del giorno.
Sono compiti del Consiglio Direttivo eleggere il Presidente, i due Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, predisporre il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall’articolo 13 del CTS e quello preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea e svolgere tutte le attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
La carica viene ricoperta a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata.
Art. 12 – Il Presidente e Vice Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica per 3 (tre) anni e, comunque, fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso procede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria.
Il Presidente dirige l’Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende, in particolare, all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
Possono essere eletti due Vice Presidente che sostituiscono, in caso di assenza o di impedimento, il Presidente e ne esercitano, in tal caso, tutti i poteri.
Art. 13 – Il Presidente Onorario
Il Presidente Onorario può essere nominato dall’Assemblea dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell’Associazione Festa del Vino, ad esso possono essergli affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.
Art. 14 – Il Socio Onorario
Il Socio Onorario può essere nominato dall’Assemblea dei soci per meriti acquisiti in attività a favore dell’Associazione Festa del Vino, ad esso possono essergli affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.
Articolo 15 – Segretario e Tesoriere
Il Segretario ha i seguenti compiti:
– provvede alla tenuta e all’aggiornamento del registro degli aderenti e dei volontari eventuali;
– cura la corrispondenza;
– è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
– predispone gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo per l’approvazione;
– provvede alla tenuta dei registri e della contabilità e alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell’Associazione.
Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese e redige con il Segretario, il bilancio consuntivo e preventivo; provvede ad aggiornare il libro degli inventari; ha il compito di occuparsi dei beni mobili ed immobili dell’Associazione e provvedere alla gestione degli stessi.
Art. 16 – Organo di Controllo
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 30 del CTS.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 17 – Revisione legale dei conti
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 31 del CTS, l’Assemblea deve nominare un Revisore legale o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Art. 18 – Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- contributi dei soci aderenti (quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);
- eventuali contributi straordinari, in relazione ad iniziative particolari che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- contributi erogazioni o sponsorizzazioni di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed enti di ogni genere;
- sovvenzioni, donazioni, lasciti o versamenti volontari di terzi o degli associati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive, comunque marginali e connesse con l’attività istituzionale;
- introiti derivanti dall’organizzazione di corsi, manifestazioni ed attività culturali ed artistiche in genere, tutte connesse con l’attività istituzionale;
- rendite di beni mobili e immobili pervenute all’Associazione a qualsiasi titolo.
L’ammontare dei contributi previsti ai capi a), b), sono deliberati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Dette entrate saranno impiegate per il miglior raggiungimento delle finalità dell’Associazione, in conformità alle deliberazioni dei suoi organi.
I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Ogni operazione finanziaria può essere disposta, oltre che con la firma del Presidente, eventualmente con la firma del Segretario/Tesoriere, appositamente delegato dal Presidente.
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, volontari, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell’Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.
Art. 19 – Erogazioni, donazioni e lasciti
L’Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
L’Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio d’inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall’Atto costitutivo e dallo statuto, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Art. 20 – Beni immobili, mobili e altri beni
L’Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d’uso, oppure di terzi, sia in comodato d’uso che in affitto.
Art. 21 – Responsabilità dell’Associazione
L’Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
L’Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’ente stesso.
Art. 22 – Esercizio sociale e bilancio
L’esercizio finanziario inizia il 1 di gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il mese di aprile dell’anno successivo deve essere convocata l’Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, e la relazione del Presidente, nonché determinare l’entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo.
Il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato nella sede dell’Associazione, a disposizione dei soci i quali possono penderne visione mediante richiesta al Segretario o al Presidente.
All’Assemblea il Presidente espone una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sull’attività prevista per l’anno in corso.
I bilanci approvati dall’Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la sede dell’associazione, a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione mediante richiesta al Segretario o al Presidente che devono, nel termine di 10 giorni, consentirne la visione diretta presso la sede, art. 15 comma 3 del CTS.
Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall’art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Art. 23 – Bilancio sociale e informativa sociale
L’Associazione, se ne ricorrono i presupposti di legge così come previsto dall’art. 14 del CTS, deve:
– redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale;
– pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
Gli adempimenti richiesti dall’art. 14 del CTS sono posti a carico del Consiglio Direttivo.
Art. 24 – Libri sociali
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
– libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
– registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.
Articolo 25 – Modifiche Statuarie
Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all’Associazione.
Esso può essere modificato solo dall’Assemblea dell’Associazione riunita in via straordinaria.
Articolo 26 – Scioglimento
Il caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalle Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
Art. 27 – Clausola di mediazione
Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere o essere collegata direttamente o indirettamente in merito all’interpretazione, validità, efficacia, esecuzione o risoluzione del presente statuto, dovrà essere sottoposta ad un preliminare tentativo di conciliazione al giudizio secondo il Regolamento di un Organismo di mediazione iscritto nel registro di legge e avente sede nella provincia di Pordenone.
Art. 28 – Rinvio
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni, in quanto compatibile, e dal Codice Civile.
Art. 29 Disposizioni transitorie e finali
Il presente Statuto entra in vigore all’atto della sua approvazione, ad eccezione della definizione contenuta nell’art. 1 di “APS” quale parte integrante della denominazione dell’Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all’iscrizione nella relativa sezione del Registro Regionale o del registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Per quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda a quanto stabilito dall’ordinamento giuridico vigente.